L’anno nuovo si apre con le novità imposte dalle manovre finanziarie varate nel corso del 2012, ultima quella correttiva del governo tecnico Monti. Una delle novità è quella che coinvolge il regime dei minimi.
Dal primo gennaio 2012 il regime dei minimi sarà riservato esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono o hanno intrapreso un’attività d’impresa o un lavoro autonomo a partire dal 2008.
Chi avvia un’attività può usufruire del regime agevolato per quattro anni, cinque se ha meno di 35 anni di età.
Non può, invece, usufruire del regime agevolato – come riporta Pmi.it chi ha esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o familiare.
Allo stesso modo la nuova attività non deve essere la trasformazione di un’attività svolta precedentemente come dipendente o autonomo, con l’eccezione dello stage o il praticantato.
La normativa peserà soprattutto sui giovani professionisti, come architetti, fotografi (guarda qui il video con i consigli dell’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti) e psicologi.
A proposito degli psicologi, l’ENPAP che mette a disposizione le consulenze gratuite dei commercialisti, spiega:
Nello specifico la nuova norma appare penalizzante per quei soggetti, titolari di un altro reddito soggetto ad IRPEF secondo le regole ordinarie (es. dipendenti di enti pubblici o privati e pensionati), che potevano evitare l’aumento di aliquota media IRPEF adottando il regime dei minimi per un’attività secondaria di lavoro autonomo. Secondo la relazione accompagnatoria al Decreto, solo il 4% dei soggetti che attualmente adottano il regime dei minimi potranno conservarlo nel 2012.
Il nuovo regime fiscale si applica per l’anno di inizio dell’attività e per i quattro successivi, con un’ulteriore agevolazione per i contribuenti di età inferiore ai 35 anni, per i quali il regime agevolato rimane invece in vigore fino all’anno di compimento del 35° anno di età. In pratica, se il contribuente ha iniziato la propria attività nel 2008, l’ultimo anno in cui si applica l’agevolazione sarà il 2012; se però il contribuente nel 2008 aveva 25 anni, conserva l’agevolazione fino al 2018 (anno in cui avviene il compimento del 35° anno di età), a condizione di mantenere gli altri requisiti (limite di ricavi e valore dei beni strumentali, assenza di dipendenti, ecc.). Chi inizia l’attività nel 2012 manterrà il regime agevolato fino al 2016. Quindi, un contribuente che ha iniziato la propria attività il 12 ottobre 2009, scegliendo il regime dei contribuenti minimi al momento dell’apertura della partita IVA, potrà applicare il regime agevolato per l’anno 2009 (l’anno di inizio attività) e per gli anni 2010-2013 (i quattro anni successivi).
Dal 1° gennaio 2014 questa persona uscirà dal regime dei contribuenti minimi. Conseguenza di questo nuovo limite è che tutte le attività esistenti alla data del 31 dicembre 2007, che sono passate al regime dei minimi nel 2008, cesseranno l’applicazione del regime agevolato al 31 dicembre 2011, per decorso del quarto anno successivo a quello di inizio attività.
Un’altra restrizione all’accesso al nuovo regime deriva dal fatto che l’attività intrapresa non deve essere la prosecuzione di un’attività già iniziata.
A fronte della restrizione del numero dei soggetti destinatari, l’aliquota dell’imposta sostitutiva viene ridotta dal 20% al 5%



